Secondo la normativa europea, in particolare il Regolamento UE 1400/2002 (Regolamento Monti), ora sostituito e rafforzato dal Regolamento UE 462/2010, valido in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, vengono disciplinati la distribuzione, la manutenzione e la riparazione dei veicoli, nonché la fornitura dei pezzi di ricambio. In base a queste norme, esistono due tipologie di ricambi auto:
1. Ricambi originali
Sono i ricambi prodotti dalla casa costruttrice o da fornitori autorizzati, secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione del costruttore.
2. Ricambi equivalenti (o di qualità corrispondente)
Sono ricambi della stessa qualità dei ricambi originali, ma non prodotti secondo le specifiche tecniche della casa costruttrice.
Qualità e validità dei ricambi equivalenti
Il Regolamento UE riconosce ai ricambi equivalenti la stessa dignità dei ricambi originali, purché ne venga garantita la qualità corrispondente. Il produttore del ricambio equivalente deve poter certificare in ogni momento che il proprio prodotto soddisfa gli stessi standard del ricambio originale (dichiarazione di qualità corrispondente). L’onere di dimostrare eventuali difformità rispetto agli standard richiesti spetta ad altri, ad esempio al produttore del ricambio originale, e non al produttore del ricambio equivalente.
Riparazioni in garanzia
Durante il periodo di garanzia, le riparazioni e la manutenzione possono essere eseguite anche da riparatori indipendenti, senza che ciò comporti la perdita della garanzia. La garanzia decade solo se il riparatore indipendente non esegue correttamente il lavoro. I riparatori indipendenti possono utilizzare ricambi equivalenti acquistati da fornitori a loro scelta, se lo ritengono conveniente.
Vendita dei ricambi originali
Il costruttore non può limitare il diritto dei distributori e dei riparatori autorizzati di vendere pezzi di ricambio originali a qualsiasi cliente.
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